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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
LABORATORI - MAGAZZINI
1. Le attrezzature dei laboratori e i materiali dei magazzini costituiscono sussidi indispensabili alle attività didattica e di ricerca.
2. Sono ammessi alla frequenza dei laboratori i soci in regola con il versamento della quota di iscrizione.
3. Nei locali adibiti a laboratorio non è ammessa la presenza contemporanea di oltre cinque soci; occasionalmente, possono essere accolti un piccolo numero di visitatori non soci
4. Strumenti, reagenti e minuteria devono essere utilizzati con attenzione e parsimonia; guasti, malfunzionamenti e carenze di materiali devono essere tempestivamente segnalati al responsabile del servizio.
5. Nei locali adibiti a laboratorio e magazzino, è fatto divieto assoluto di introdurre fiamme libere e di fumare, restrizioni valide anche per i visitatori non soci.
6. L'attività espletata nei locali adibiti a laboratorio concerne la preparazione e lo studio del materiale raccolto durante le missioni di ricerca nonché il controllo degli strumenti di misura.
7. L’attività espletata nei locali adibiti a magazzino concerne la verifica della disponibilità e qualità della minuteria anche ai fini del suo prelievo.
8. Su autorizzazione dell’assemblea e, in subordine, del Presidente, sono concessi in prestito strumenti e piccoli quantitativi di minuteria.
9. Perdite di materiali e danni alle attrezzature sono valutati dall’assemblea dei soci che giudica in merito alle eventuali responsabilità.
10. Sono preposti alla cura dei laboratori e dei magazzini, in qualità di responsabili tecnici e magazzinieri, due soci nominato dall’assemblea su proposta del Presidente.
Letto, approvato e sottoscritto il 21.08.2004
Il Presidente
Prof. Pierangelo Crucitti
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